Riceviamo e pubblichiamo a proposito della sentenza del Tar Piemonte al ricorso della Casa delle donne di Torino contro la Delibera Ferrero.
La Casa delle donne di Torino, insieme alle tante associazioni che si riconoscono nelle Donne di Torino per l’Autodeterminazione, esprime forte indignazione per la sentenza che il Tar ha emesso sul nostro secondo ricorso presentato contro la Delibera della Giunta regionale che prevede l’ingresso dei volontari pro-vita nei consultori e nel percorso sanitario previsto dalla legge 194 per l’interruzione volontaria di gravidanza.
Ecco le vergognose motivazioni con le quali il nostro ricorso è stato respinto.
La sentenza sostiene che le giovani donne non hanno interesse a ricorrere, in quanto non sono nè gravide nè già madri (?). Ci pare che un’interpretazione di questo genere abbia la conseguenza di rendere, di fatto, la deliberazione della Giunta Regionale non impugnabile; infatti è evidente che i tempi previsti per l’interruzione della gravidanza sono incompatibili con quelli di impugnazione di un atto amministrativo.
Anche la Casa, a parere del Tar, non ha interesse a ricorrere, in quanto la Giunta Regionale avrebbe ottemperato alla precedente sentenza, ampliando il novero dei soggetti ammessi al convenzionamento con le ASL.
Nulla la sentenza dice in ordine alla reintroduzione, nella nuova delibera, del requisito della tutela della vita sin dal concepimento, già dichiarato illegittimo e discriminatorio nella prima sentenza.
Nulla la sentenza dice in ordine all’ulteriore empasse per le associazioni che non abbiano tale requisito, consistente nella necessità di dimostrare un’esperienza e un’attività di almeno due anni.
Per quanto concerne il requisito dell’esperienza, almeno biennale, nell’ambito del sostegno alle donne e alla famiglia, in ordine al quale la Casa aveva osservato di non avere, nel proprio statuto alcun riferimento alla famiglia, il tar sostiene che “la particella ‘e’, frapposta nel testo tra ‘alle donne’ e ‘alla famiglia’,” esprime senza dubbio “nelle reali intenzioni della Giunta regionale, una relazione disgiuntiva inclusiva, con la conseguenza che l’esperienza biennale richiesta per l’inclusione negli elenchi in questione, può essere posseduta anche in uno solo dei due ambiti di riferimento contemplati.”
Dunque, secondo il Tar, la Casa delle donne è ammessa a pieno titolo al convenzionamento con le ASL all’interno del protocollo di attuazione della legge 194 sull’interruzione volontaria di gravidanza, in dipendenza della sua trentennale esperienza a tutela delle donne.
Peccato che la ragione che ci ha spinto ad opporci alla Delibera, anche attraverso la strada dei ricorsi, fosse quella di evitare che le donne della nostra Regione, soprattutto nel delicato momento di decidere se diventare madri o meno, siano sottoposte a pressioni di qualsivoglia ideologia.
Le donne di Torino per l’autodeterminazione, tutti i gruppi e le associazioni di donne della Regione che si sono mobilitati contro la Delibera, le consigliere Regionali e i gruppi di opposizione, continueranno la loro battaglia per difendere le Istituzioni, i Presidi Sanitari e i Consultori dal rischio che diventino palestre di ideologia.
Ecco il pdf scaricabile della sentenza TAR