Lasciamo a voi ogni commento, ve la presentiamo così, nuda e cruda, come l’abbiamo trovata in rete.
dal Manifesto Blog
Il 13 luglio 2011 il Tribunale di Belluno ha pronunciato la seguente sentenza, depositata l’11/10/2011.
Il Tribunale ha condannato un uomo perché “per motivi abbietti, costringeva.. gravemente minacciandola con un’ascia che teneva sul letto durante lo stupro al fine di eseguire il delitto di violenza sessuale, con violenza consistita nel tenerla ferma, a subire atti sessuali consistiti in un rapporto vaginale completo con eiaculazione”. Si legge nella sentenza che l’imputato “sotto minaccia di una accetta, ebbe a costringere.. ad avere con lui ben due rapporti sessuali completi; e ciò nonostante la donna continuasse a piangere mentre il.. esaudiva i suoi istinti sessuali, incurante dello stato d’animo della stessa (tanto da leccarle le lacrime)”. Si legge inoltre che la parte offesa “..pur essendo stata talvolta contraddetta e smentita in alcune parti della propria deposizione dibattimentale dalle risultanze investigative compiute, è da ritenersi del tutto attendibile e credibile in relazione a quello che è il nucleo essenziale delle proprie dichiarazioni, ossia il racconto reso dalla stessa in merito alla violenza subita”. Questa in sintesi la vicenda: la donna, che svolge un’attività di commercio e vendita di automobili, un giorno, mentre serve al tavolo di un locale, conosce l’uomo, che successivamente la contatta più volte e le “fa la corte”, riferendole anche della sua intenzione di acquistare un’auto. Le propone quindi di andare a pranzo con lui e altri signori per discutere di un nuovo lavoro (in tale occasione la donna inoltre spera di vendergli un’auto). Giunta all’appuntamento, poiché le altre persone ritardano, viene invitata a salire a casa sua a prendere un thè: dopo aver atteso chiacchierando alcune ore, l’uomo la minaccia con l’accetta e la stupra.
Il PM chiede una condanna a 7 anni, il Tribunale lo condanna a 2 anni con la sospensione condizionale della pena, riconoscendogli l’attenuante ”di cui all’ultimo comma dell’art.609 bis c.p. ritenuta prevalente sulla contestata aggravante di cui all’art. 609 ter n.2 c.p.” perché: “La donna, del resto, era consapevole del debole che il.. nutriva per lei; è la stessa ad aver riferito in aula che il.. già da tempo, si era mostrato “galante” nei suoi confronti telefonandole anche con insistenza pur sempre con la scusa di trovarle dei clienti per la vendita delle auto; inoltre, era stato generoso negli apprezzamenti personali nei suoi confronti quando l’aveva conosciuta la prima volta. Pertanto, sotto il profilo della concreta offesa arrecata, si deve desumere che verosimilmente vi fu all’inizio dell’incontro una accettazione da parte della donna della possibilità che la situazione con il.. potesse andare oltre. La.. per quanto dalla stessa riferito, non ebbe alcuna remora ad entrare in casa del.., che ben sapeva avere un debole per lei avendola corteggiata per tutto il tempo in cui era stata in..” (viene riportato il luogo in cui la donna aveva temporaneamente lavorato come cameriera)” ed anche successivamente né a rimanere in cucina a chiacchierare con lui per molto tempo (circa 2 ore), senza pranzare. D’altro canto la.. non poteva nemmeno dirsi una donna sprovveduta in merito alle relazioni uomo-donna, e ciò sia per il ruolo familiare ricoperto, quale madre di famiglia, sia per il lavoro che svolgeva nell’ambito del commercio e che la portava ad avere necessariamente maggiori contatti con il genere maschile (vendeva autovetture)”.
Premesso che io punirei in maniera più pesante, però tu non vai a casa di uno sconosciuto se sei consapevole che sto tizio sbava dietro di te e ti telefona anche insistentemente, per di più non resti a casa sua se vedi che le altre persone che dovrebbero esserci non ci sono. E’ questo che ha considerato il giudice, ripeto, io punirei senza possibilità di perdono, però tu donna non te la vai a cercare solo per vendere un auto sfruttando il tuo fascino, e poi piangi quando succedono ste cose
Senza bisogno di tante analisi, ecco un esempio del contesto culturale che fa scaturire, e rende legittime, anche sentenze come quella di Belluno. Nel suo commento Tania ben esprime lo spirito dei tempi, dando per scontato che una donna, una lavoratrice, possa anche usare il proprio corpo per vendere qualcosa… e, sì, gentile lettrice, sappiamo leggere: quella sentenza, indipendentemente dalla condanna o proscioglimento, per noi rappresenta un fatto gravissimo. Non riduciamo la doppia violenza che certi tribunali agiscono sulle donne vittime di stupro a un calcolo al pallottoliere degli anni di galera comminati.
Il secondo post meriterebbe, o forse no!, qualche riga in più… o si commenta da solo, che ne dite? ci limitiamo a fare due considerazioni: la prima, evidentemente sfuggono senso, significato e riferimenti di un blog come questo, vi compare un termine, declinato in più modi, che rimanda al femminismo… secondo, alcune curatrici del blog hanno alle spalle proprio studi di giurisprudenza, ma il blog di Medea, vedi prima considerazione, non è un forum legale. Forse al lettore bisognerebbe anche ricordare che al di là delle premesse, al di là delle condizioni e situazioni per lui ‘ovvie’, se una donna decide, IN QUALSIASI MOMENTO di dire NO, il senso è chiaro e non ci sono attenuanti di alcun tipo…NO vuole dire NO, con partner conosciuti o sconosciuti ! Grazie, comunque, per aver letto e lasciato un commento.
Ma sapete leggere? dai commenti sembra che l’imputato sia stato prosciolto. E invece no. E’ stato condannato. Per quanto riguarda le attenuanti perchè ipotizzate che la donna sia stata circuita? Magari se si è arrivati a tale giudizio è perchè nel dibattimento è uscito fuori che la signora era ben conscia di quello che le poteva capitare o che magari pensava di fare leva sul debole di qule signore per vendergli la macchina. Insomma si fa presto a indignarsi per solidarietà senza nemmeno sapere come sono andate le cose.
Sinceramente mi trovo d’accordo con la contestazione fatta dal giudice in quanto una MADRE DI FAMIGLIA con la testa a posto non va a casa di uno SCONOSCIUTO, da SOLA che la corteggia spudoratamente se vuole stare “fuori dai guai” o comunque non ha secondi fini. Troppe volte oggi le persone (e non è una questione di sessismo, perché ciò vale pariteticamente anche nel caso in cui i sessi siano invertiti rispetto questa vicenda) non hanno alcuna inibizione nel filrtare o addirittura avere rapporti con perfetti sconosciuti, poi però non appena la situazione gli sfugge di mano e pagano le conseguenze della loro leggerezza. Qui mi rivolgo alle donne particolarmente in quanto maggiormente colpite da tale situazione: se vi capita di conoscere un uomo che vi fa la corte e visibilmente vuole ottenere da voi una prestazione sessuale e poi questo vi invita a casa sua, per stare da soli, e voi invece non volete avere alcun tipo di rapporto, che fate? Ci andate? Sicuramente no. Ciò non toglie che il signore sia colpevole di una violenza sessuale e infatti per ciò è stato condannato. L’unica cosa che ha fatto il giudice è stata considerare prevalente la riduzione della pena prevista dall’ultimo comma dell’ art. 609 bis c.p. rispetto l’aggravante previsto dal 609 ter (usava un arma come deterrente). Sinceramente al suo posto avrei considerato la riduzione sull’aggravante e non la riduzione sulla pena, per dirla volgarmente, “base”, il che portava la pena totale ai 4-8 anni. Per il resto non c’è nulla di scandaloso in questa sentenza.
Inoltre dato che, probabilmente, se non avete intrapreso studi di giurisprudenza non avrete mai letto i suddetti articoli del codice penale ve li ricopio per una facile consultazione:
Art. 609 bis Violenza sessuale
Chiunque, con violenza o minaccia o mediante abuso di autorita’, costringe taluno a compiere o subire atti sessuali e’ punito con la reclusione da cinque a dieci anni. Alla stessa pena soggiace chi induce taluno a compiere o subire atti sessuali: 1) abusando delle condizioni di inferiorita’ fisica o psichica della persona offesa al momento dei fatto; 2) traendo in inganno la persona offesa per essersi il colpevole sostituito ad altra persona. Nei casi di minore gravita’ la pena e’ diminuita in misura non eccedente i due terzi. Articolo aggiunto dell’art. 3, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
Art. 609 ter Circostanze aggravanti
La pena e’ della reclusione da sei a dodici anni se i fatti di cui all’articolo 609-bis sono commessi: 1) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni quattordici; 2) con l’uso di armi o di sostanze alcoliche, narcotiche o stupefacenti o di altri strumenti o sostanze gravemente lesivi della salute della persona offesa; 3) da persona travisata o che simuli la qualita’ di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio; 4) su persona comunque sottoposta a limitazioni della liberta’ personale; 5) nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni sedici della quale il colpevole sia l’ascendente, il genitore anche adottivo, il tutore. La pena e’ della reclusione da sette a quattordici anni se il fatto e’ commesso nei confronti di persona che non ha compiuto gli anni dieci. Articolo aggiunto dall’art. 4, L. 15 febbraio 1996, n. 66.
mio dio sono senza parole!!!com è possibile tutto ciò..?!
Praticamente se una donna va a casa di un uomo, quest’ultimo è parzialmente giustificato a stuprarla… Soprattutto se di lavoro quella donna fa la concessionaria di auto… Poi chiacchierare con una persona è una sorta di invito allo stupro, no?… Ovvio. Soprattutto perché quella donna “non è una sprovveduta” (leggi, non è vergine?)… Si sa, noi donne dobbiamo stare chiuse in casa, mica andare in giro a chiacchierare con uomini che non sono nostro marito, nostro fratello o nostro padre… Poi ci mettiamo a fare questi lavori tipo vendere auto sapendo che prima o poi incontreremo suddetti uomini…
Sarà questa la logica del giudice, suppongo… Sono completamente allibita!
Perché se una donna viene stuprata da un corteggiatore a lei danno della troia e a lui le attenuanti?
Lo stupro è stupro, non ci sono attenuanti, per quanto la vittima abbia il cervello di una vongola e si ficchi in situazioni discutibili lo stupro è stupro!
No scusate…ma sono pazzi in quel tribunale????? E’ come se avessero detto alla vittima “te la sei cercata”…ma stiamo scherzando??? Quel bastardo ne ha approffittato minacciando la donna con un’accetta! Ma che c’han nel cervello questi giudici…miso
ginia acuta???
Ok, questo giudice ha un nome. Facciamogli causa. Si può?
Mi chiedo,chi è che da le lauree a questi azzeccagarbugli da film splatter,giudici o avvocati che siano? Il cepu o le solite università private strapagate? Perchè qui si legge di tutto meno che tutela dei diritti di una vittima di una violenza. Anzi si tutela lo stupratore dichiarando che nel momento in cui convince la sua vittima nell’entrare in casa sua facendole intendere che vuol provarci può farle quel che vuole perchè lei è consenziente. Chi ha scritto questa sentenza ha un idea del corteggiamento e dello stupro molto contorte e che stranamente si avvicinano. Psicologicamente non devono essere persone a posto…o più che psicologicamente,si può parlare di senso di giustizia e di onestà completamente perversi e alienati rispetto alla norma. Ma non è quella la prima caratteristica che devono avere i giudici dei tribunali? A quanto pare no,visto questa sentenza.