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Obiezione a costo zero

Ecco qui le Note in merito alla obiezione di coscienza del farmacista alla vendita di contraccettivi d’emergenza, pubblicate dal Comitato nazionale per la bioetica il 25/02/2011.

A questo proposito vi proponiamo un contributo tratto dal blog di Chiara Lalli:

Lo scorso 25 febbraio, sollecitato da un quesito del deputato Udc Luisa Capitanio Santolini, al Comitato Nazionale per la Bioetica è stato chiesto di esprimersi riguardo alla possibilità per i farmacisti di fare obiezione di coscienza sulla cosiddetta pillola del giorno dopo, ovvero sulla possibilità di non vendere quei farmaci di emergenza «per i quali nel foglio illustrativo non si esclude la possibilità di un meccanismo d’azione che porti all’eliminazione di un embrione umano».

Nel comunicato stampa diffuso tempestivamente dalla Presidenza del Consiglio si legge che «in merito al problema specifico all’interno del CNB sono emersi orientamenti bioetici differenti», tuttavia, «a fronte dell’ipotesi che il legislatore riconosca il diritto all’obiezione di coscienza del farmacista e degli ausiliari di farmacia, i componenti del CNB si sono trovati d’accordo che, nel rispetto dei principi costituzionali, si debbano considerare e garantire gli interessi di tutti i soggetti coinvolti, come generalmente previsto in situazioni analoghe. Presupposto necessario e indispensabile per l’eventuale riconoscimento legale dell’obiezione di coscienza è, dunque, che la donna debba avere in ogni caso la possibilità di ottenere altrimenti la realizzazione della propria richiesta farmacologia e che spetti alle istituzioni e alle autorità competenti, sentiti gli organi professionali coinvolti, prevedere i sistemi più adeguati nell’esplicitazione degli strumenti necessari e delle figure responsabili per la attuazione di questo diritto».
In linea di principio, dunque, il CNB riconosce al farmacista (e persino al suo ausiliario) il diritto di sottrarsi ai propri doveri professionali rimpallando allo Stato il dovere di garantire comunque l’accesso al farmaco da parte della paziente, in totale analogia con quanto già previsto per i medici nel caso dell’interruzione volontaria di gravidanza. Considerato il devastante impatto che il ricorso all’obiezione di coscienza ha avuto sull’applicazione della legge 194 (sono obiettori oltre il 70% dei ginecologi (con picchi dell’85% nel Lazio e in Basilicata), oltre il 50% degli anestesisti e circa il 43% del personale non medico (Relazione del Ministro della salute sulla attuazione della legge contenente norme per la tutela sociale della maternità e per l’interruzione volontaria di gravidanza Legge, 194/78 – Dati preliminari 2009, dati definitivi 2008) e l’importanza di assumere il farmaco il prima possibile (se il farmaco viene assunto nelle 12 ore successive al rapporto sessuale l’efficacia è di circa il 95%, si scende al 60% nelle 72 ore successive), c’è di che preoccuparsi. E dunque, seppure in attesa di poter leggere il documento del CNB, a dieci giorni dalla sua approvazione, cerchiamo di capire a cosa stiamo andando incontro.

Posted in anticlericale, autodeterminazione, corpi.